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Sez. L, Sentenza n. 16147 del 18/08/2004 (Rv. 575832 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Regolarizzazione della posizione contributiva ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 per la parte non coperta da contributi prescritti - Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1995 - Portata - Soggetti abilitati alla regolarizzazione - Familiari coadiuvanti di impresa coltivatrice diretta - Inclusione - Sussistenza della prova documentale del rapporto di lavoro e testimoniale della sua durata - Impossibilità di determinazione della retribuzione per le peculiarità della fattispecie dell'art. 2140 cod. civ. nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia - Prova della retribuzione ex art. 13, comma quinto, della legge n. 1338 del 1962 - Presupposto della costituzione della rendita - Configurabilità - Esclusione - Determinazione della riserva matematica per il periodo anteriore alla entrata in vigore della disciplina ex legge n. 233 del 1990 - Criteri.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575832-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA

A seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte costituzionale, l'unica interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione) è quella che ne estende l'applicazione a favore dei lavoratori autonomi, posto che con tale interpretazione, alla quale va escluso il carattere innovativo, il giudice delle leggi, pur non operando una indiscriminata estensione ai detti lavoratori della disciplina dei lavoratori dipendenti, ha individuato nel citato art. 13 quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti; pertanto, deve ritenersi che anche i familiari coadiuvanti dell'impresa diretto - coltivatrice siano abilitati al versamento della riserva ex art. 13 cit., non ostandovi l'esistenza di particolari meccanismi di accreditamento dei contributi previdenziali previsti per i coltivatori diretti; in tali ipotesi, ove risulti, come nella specie, provata documentalmente la esistenza di un rapporto di lavoro e, attraverso deposizioni testimoniali anche la durata dello stesso (e non sia possibile determinare la retribuzione per le peculiarità del rapporto di cui all'art. 2140 cod. civ. nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia attuata con la legge n. 151 del 1975, per l'assenza di un vero e proprio corrispettivo in danaro e l'effettuazione della remunerazione attraverso il mantenimento e la partecipazione al godimento del patrimonio familiare), la prova della retribuzione ex art. 13, quinto comma, della legge n. 1338 del 1962 non poteva ritenersi presupposto per la costituzione della rendita, essendo solo per effetto della legge n. 233 del 1990 stato introdotto un sistema organico di riscatto dei periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, mentre, per il periodo precedente, non sussiste, alcun impedimento a determinare la riserva matematica, procedendosi all'applicazione di una contribuzione figurativa determinata in base alle giornate di lavoro, alla stregua delle disposizioni dell'art. 3 della legge n. 1047 del 1957, secondo le modalità stabilite dal R.D. n. 2138 del 1938 e dal R.D. n. 1949 del 1940 e successive modificazioni.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2140, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 3, Regio Decr. 28/11/1938 num. 2138 CORTE COST., Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)