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Sez. L, Sentenza n. 14393 del 03/11/2000 (Rv. 541356 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA | Regolarizzazione della posizione contributiva ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 per la parte non coperta da contributi prescritti - Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1995 - Portata - Soggetti abilitati alla regolarizzazione - Familiari coadiuvanti di impresa coltivatrice diretta - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541356-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RENDITA VITALIZIA

A seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte costituzionale, l'unica interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione) è quella che ne estende l'applicazione a favore dei lavoratori autonomi, posto che con tale interpretazione, di cui va escluso il caratare innovativo, il giudice delle leggi, pur non operando una indiscriminata estensione ai detti lavoratori della disciplina dei lavoratori dipendenti, ha individuato nel citato art. 13 quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti; pertanto, deve ritenersi che anche i familiari coadiuvanti dell'impresa diretto - coltivatrice siano abilitati al versamento della riserva ex art. 13 cit., non ostandovi l'esistenza di particolari meccanismi di accreditamento dei contributi previdenziali previsti per i coltivatori diretti.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 09/01/1962 num. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)