Sez. 4 - , Sentenza n. 48754 del 09/10/2019 Ud. (dep. 02/12/2019) Rv. 277871 - 02
IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione del procedimento - Applicabilità nel giudizio davanti alla Corte di cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt. 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)