Sez. 1, Sentenza n. 28219 del 30/01/2014 Ud. (dep. 01/07/2014) Rv. 261411 - 01
IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione del procedimento - Applicabilità nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione - Esclusione - Fondamento.
IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt. 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)