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Sez. L, Sentenza n. 517 del 10/02/1975 (Rv. 373821 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - NUOVO RITO (LEGGE 11 AGOSTO 1973 N 533) - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - MANCATA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - CONCESSIONE DEL TERMINE DI GIORNI SESSANTA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373821-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - NUOVO RITO (LEGGE 11 AGOSTO 1973 N 533) - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - MANCATA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - CONCESSIONE DEL TERMINE DI GIORNI SESSANTA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONSEGUENZE.*

La normativa dettata dall'art 443 cod proc civ (nel nuovo testo introdotto dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), secondo la quale il giudice che rilevi l'improcedibilita della domanda nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, deve sospendere il giudizio e concedere un termine per la presentazione del ricorso amministrativo, e applicabile, ai sensi dell'art 20 della citata legge, anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore di questa, e, quindi, anche nella fase di legittimita, con la conseguenza (in questa ultima ipotesi) della Cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di appello, perche provveda alla sospensione del giudizio ed alla concessione del suddetto termine perentorio, provvedendo, in seguito all'esame del merito della controversia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)