Sez. L, Sentenza n. 3624 del 08/08/1977 (Rv. 387244 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 443 COD PROC CIV (NUOVO TESTO) - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - NUOVA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 443 COD PROC CIV (NUOVO TESTO) - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CONCESSIONE DI UN TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
La normativa dettata dall'art 443 cod proc civ (nel nuovo testo introdotto dall'art 1 della legge n 533 del 1973), secondo la quale il giudice che rilevi l'improcedibilita della domanda nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie deve sospendere il giudizio e concedere un termine per la presentazione del ricorso amministrativo, e applicabile, ai sensi dell'art 20 della citata legge, ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, anche nella fase di legittimita, con la conseguenza, in quest'ultima ipotesi, della Cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice d'appello perche provveda alla sospensione del giudizio ed alla concessione del suddetto termine perentorio per la presentazione del ricorso amministrativo, a cui potra seguire la eventuale riassunzione. (Conf 517/75, mass n 373821).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)