Sez. L, Sentenza n. 2672 del 01/06/1989 (Rv. 462963 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TABELLE DELLE QUALIFICHE - FORMAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TABELLE DELLE QUALIFICHE - FORMAZIONE - CRITERI.*
A norma dell'art. 6 della legge 1 febbraio 1978 n. 30 (sulla approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), l'azienda deve provvedere alla formazione della tabella delle qualifiche (adottando esclusivamente quelle previste dalla tabella nazionale in relazione al tipo a, b o C) con riferimento alle qualifiche in atto nella azienda stessa alla data di entrata in vigore della legge, il cui art. 8 soggiunge che le qualifiche attribuite al personale in servizio alla data suddetta comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite a norma della legge 6 agosto 1954 n. 858 e successive modifiche ed integrazioni. Consegue che l'attribuzione delle nuove qualifiche deve essere fatta con riferimento a quelle in atto sulla base dei criteri di corrispondenza fissati nelle tabelle allegate, senza possibilità di una diversa valutazione delle mansioni assegnate a ciascuna qualifica dalla citata legge del 1954, il che peraltro non esclude che il lavoratore, una volta inquadrato secondo i criteri anzidetti, possa pretendere una qualifica superiore ove dimostri di aver esercitato di fatto le relative mansioni alle condizioni previste dall'art. 18 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148. (V 2292/86, mass n 445425).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 858, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 6, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 8, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)