Sez. L, Sentenza n. 2292 del 03/04/1986 (Rv. 445425 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - FORMAZIONE DELLA TABELLA DELLE QUALIFICHE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 30 DEL 1978 - ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE QUALIFICHE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - FORMAZIONE DELLA TABELLA DELLE QUALIFICHE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 30 DEL 1978 - ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE QUALIFICHE - CRITERI.*
A norma dell'art. 6 della legge 1 febbraio 1978 n. 30 (sulla approvazione delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), l'azienda deve provvedere alla formazione della tabella delle qualifiche (adottando esclusivamente quelle previste dalla tabella nazionale in relazione al tipo a, b o C) con riferimento alle qualifiche in atto nella azienda stessa alla data di entrata in vigore della legge, il cui art. 8 soggiunge che le qualifiche attribuite al personale in servizio alla data suddetta comprendono le mansioni inerenti alle qualifiche già rivestite a norma della legge 6 agosto 1954 n. 858 e successive modifiche e integrazioni. Consegue che la attribuzione delle nuove qualifiche deve esser fatta con riferimento a quelle in atto sulla base dei criteri di corrispondenza fissati nelle tabelle allegate, restando esclusa la possibilità di una diversa valutazione delle mansioni assegnate a ciascuna qualifica dalla legge n. 858 del 1954.*
Riferimenti normativi: Legge 01/02/1978 num. 30 art. 6, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 8, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)