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Sez. L, Sentenza n. 2939 del 01/03/2001 (Rv. 544267 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Principio generale di indisponibilità dei diritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria - Sussistenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa al deferimento del giuramento suppletorio in una ipotesi di contestazione di un siffatto diritto.
Stato
decisa il 2001-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544267-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

Dal complesso della vigente normativa previdenziale non è ricavabile un principio generale di indisponibilità dei diritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, vero essendo, invece, che l'esistenza di un principio siffatto può affermarsi solamente per il fondamentale diritto al trattamento pensionistico minimo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui "indisponibilità" trova giuridico fondamento nella tutela degli interessi costituzionalmente protetti (v. art. 38 della Costituzione) che ne sono alla base. (Fattispecie relativa al deferimento - considerato ammissibile dalla S.C. - di giuramento suppletorio in una ipotesi in cui il diritto in contestazione era quello alla iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)