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Sez. L, Sentenza n. 27644 del 11/12/2013 (Rv. 628637 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Rendita ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Natura previdenziale - Conseguenze - Indisponibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628637-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la rendita erogata dall'I.N.A.I.L., ex art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, va considerata di natura previdenziale e non risarcitoria, per la sua natura e per le finalità di interesse pubblico ad essa sottese, e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ai sensi dell'art. 2115, terzo comma, del codice civile. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità, per il lavoratore, di rinunciare all'indennizzo I.N.A.I.L. per danno biologico, in ipotesi di infortunio "in itinere", pur in presenza di un terzo responsabile).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2115 com. 3, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)