Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020 (Rv. 659902 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE | Principio di "non contestazione" – Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115 c.p.c. - Sussistenza di tale principio - Fondamento - Presupposti di operatività.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE
Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)