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Sez. 3 - , Sentenza n. 40756 del 20/12/2021 (Rv. 663578 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE | Principio di non contestazione - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115, comma 2, c.p.c. - Ambito di applicazione di tale principio - Distinzione tra fatti primari e secondari - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663578-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE

In tema di giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello.

Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)