Sez. 2, Sentenza n. 25825 del 27/10/2008 (Rv. 605256 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Infrazioni al codice della strada - Termine per eseguire il pagamento ex 202 cod. strada - Modalità di computo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, il termine per il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202 del medesimo codice, è di sessanta giorni e va calcolato a giorni e non a mesi. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto tardivo il pagamento in misura ridotta avvenuto il 17 settembre 2001 per un'infrazione al codice della strada notificata il 17 luglio 2001).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 202, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)