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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10930 del 07/05/2018 (Rv. 648577 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Autorizzazione all’ingresso o alla permanenza del familiare del minore ex art. 31, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998 - Presupposti - Valutazione del radicamento del minore nel territorio nazionale - Periodo trascorso in Italia in virtù dell’autorizzazione temporanea concessa ai genitori - Rilevanza.
Stato
decisa il 2018-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648577-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di richiesta dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del familiare del minore, ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, la ricorrenza dei gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore deve essere valutata, tra l'altro, avuto riguardo al suo radicamento in Italia anche nel caso in cui esso si sia determinato a seguito della permanenza sul territorio nazionale conseguente ad una pregressa autorizzazione temporanea rilasciata ai genitori, non essendo vietata la possibilità di una reiterazione di tale autorizzazione, come si evince dall'art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)