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Sez. L, Sentenza n. 7032 del 08/05/2003 (Rv. 562780 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Proposizione dell'appello ed impedimento delle decadenze - Deposito del ricorso - Sufficienza - Vizio o inesistenza della notificazione - Incidenza sull'impugnazione - Esclusione - Assegnazione di termine perentorio per la rinnovazione - Necessità - Fattispecie relativa a notifica effettuata anche al successore a titolo particolare nel rapporto controverso.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562780-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", deposito che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare ricorso e decreto. (Nella specie, relativa a un caso in cui si era verificata successione a titolo particolare nel rapporto controverso e la notifica era stata effettuata regolarmente alla parte originaria, la S.C. ha ritenuto l'irrilevanza dei pretesi vizi della notifica in seguito effettuata anche al successore, nei cui confronti, essendosi il rapporto processuale già validamente costituito, la chiamata ha valore di mera informazione in ordine alla esistenza del processo, potendo essere fatta in qualunque momento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)