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Sez. U, Sentenza n. 6841 del 29/07/1996 (Rv. 498841 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Proposizione dell'appello ed impedimento delle decadenze - Deposito del ricorso - Sufficienza - Vizio o inesistenza della notificazione - Incidenza sull'impugnazione - Esclusione - Assegnazione di termine perentorio per la rinnovazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498841-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso - decreto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata - con cui il giudice d'appello aveva deciso nel merito la controversia, pure in presenza di una inesistenza della notificazione della "vocatio in ius" non sanata dalla costituzione dell'appellato, senza avere disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto - e ha previsto che il giudice di rinvio avrebbe curato l'attivazione del contraddittorio sul merito dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)