Sez. L, Sentenza n. 4838 del 13/05/1998 (Rv. 515407 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA | Eccezione di parte o rilievo d'ufficio - Termine - Pronuncia sulla richiesta di provvedimento d'urgenza formulata in corso di causa - Effetto preclusivo.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA
Per il disposto dell'art. 428 cod. proc. civ., nelle controversie relative a rapporti regolati dall'art. 409 stesso codice, l'incompetenza per territorio può o essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione (restrittivamente intesa) fissata dall'art. 420. Ne deriva che non possono essere consentiti né l'eccezione d'incompetenza, né il rilievo d'ufficio di tale questione da parte del giudice, dopo che questi si sia pronunciato sulla richiesta di provvedimento d'urgenza formulata dalla parte in corso di causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)