Sez. L, Sentenza n. 896 del 01/02/1988 (Rv. 457274 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - PER TERRITORIO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE.*
La rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza territoriale del giudice adito, è consentita, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. civ., non oltre la prima udienza di discussione (restrittivamente intesa), sempre che la controversia relativa ad uno dei rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. sia instaurata secondo tale rito; per contro detta incompetenza deve formare oggetto di eccezione ai sensi dell'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., ove la causa, sebbene concernente materia del lavoro, sia stata iniziata con il rito ordinario. (V 2370/82, mass n 420255; (V 1971/82, mass n 419823; (V 1233/81, mass n 411814).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)