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Sez. L, Sentenza n. 2375 del 12/04/1984 (Rv. 434415 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434415-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE - LIMITI.*

Il diritto di Azione sindacale di cui all'art. 14 della legge n. 300 del 1970 non può svolgersi aldilà dei limiti di una Forma corretta di protesta, che, se può essere considerata legittima quando il dipendente, denunciando alcune condizioni di lavoro, rivendichi un trattamento più favorevole, non è più tale allorché si traduce in espressioni censurabili ed atte a gettare discredito sull'opera dell'ente datore di lavoro. (V 1325/83, mass n 426127).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)