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Sez. L, Sentenza n. 1325 del 22/02/1983 (Rv. 426127 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI DI CONTENUTO SINDACALE, COMPIUTA DAL LAVORATORE NELL'AZIENDA ALLA QUALE IL MEDESIMO È ADDETTO - ATTIVITÀ SINDACALE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426127-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE - DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI DI CONTENUTO SINDACALE, COMPIUTA DAL LAVORATORE NELL'AZIENDA ALLA QUALE IL MEDESIMO È ADDETTO - ATTIVITÀ SINDACALE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

La distribuzione di volantini di contenuto sindacale, compiuta dal lavoratore nell'azienda alla quale il medesimo è addetto, si configura come attività sindacale, il cui Esercizio - garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro (art. 14 legge n. 300 del 1970) - deve in ogni caso realizzarsi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale, anche ritenendo che il "volantinaggio" sia qualificabile come attività sindacale generica invece che come opera di proselitismo, in quanto la previsione dell'art. 26, primo comma, dello statuto dei lavoratori, che esplicitamente fissa detto limite per l'opera di proselitismo, costituisce la specificazione di un principio di ordine generale, enunciato dall'art. 1 dello stesso statuto, il quale vieta che la libertà sindacale possa comportare il sacrificio di interessi opposti, ma altrettanto meritevoli di tutela, come quelli (costituzionalmente protetti) relativi alla libertà d'iniziativa economica e di organizzazione dell'impresa. Ne consegue che la violazione delle Disposizioni legittimamente impartite dall'imprenditore - nell'Esercizio delle sue prerogative di organizzazione e disciplina aziendale - che vietano la distribuzione di volantini durante l'orario di lavoro costituisce infrazione disciplinare, indipendentemente dalla prova della effettiva dannosità (per la normale attività aziendale) di tale comportamento.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 39, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 14 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)