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Sez. 3, Sentenza n. 3284 del 14/10/1968 (Rv. 336252 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE- AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - FATTA FUORI DEL GIUDIZIO E PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE - EFFETTO.*
Stato
decisa il 1968-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336252-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE- AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - FATTA FUORI DEL GIUDIZIO E PRIMA DEL DECORSO DEL TERMINE - EFFETTO.*

L'ammissione dell'esistenza del debito fatta dal debitore fuori del giudizio e prima che sia decorso il termine della prescrizione presuntiva non ne impedisce l'applicazione ma funziona unicamente come evento interruttivo della medesima, di guisa che questa ricomincia a decorrere dal giorno del riconoscimento del debito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)