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Sez. 2, Sentenza n. 5622 del 09/06/1990 (Rv. 467607 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - FATTE FUORI DEL GIUDIZIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467607-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE LA PRESCRIZIONE - FATTE FUORI DEL GIUDIZIO - EFFETTI.*

In tema di prescrizione presuntiva (nella specie relativa a credito per onorario di avvocato) non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., l'ammissione da parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia stata fatta fuori del giudizio, valendo essa, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. (V 3284/68, mass n 336252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)