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Sez. 1, Sentenza n. 5181 del 04/05/1993 (Rv. 482218 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - In genere | Disciplina transitoria ex art. 79 secondo comma d.P.R. n. 131 del 1986 - Atti di trasferimento anteriori al 1 luglio 1986 - Applicabilità - Condizioni - Contrasto di detta disciplina con gli artt. 3 e 53 della Costituzione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482218-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Determinazione della base imponibile - In genere

In materia di imposta di registro la disposizione transitoria di cui all'art. 79, secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con riferimento agli atti di trasferimento avvenuti in epoca anteriore all'1 luglio 1986 (data di entrata in vigore del citato d.P.R.) consente al contribuente di presentare dichiarazione integrativa, per adeguare il valore dichiarato a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di registrazione, solo per quegli atti per i quali non è stato notificato avviso di rettifica anteriormente alla pubblicazione del d.P.R. n. 131 del 1986 sulla Gazzetta Ufficiale (30 aprile 1986). Detta disciplina non contrasta con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, atteso che non discrimina situazioni identiche riguardanti obblighi tributari, ma comporta rinuncia all'accertamento da parte della P.A. in presenza di presupposti ben determinati in funzione di prevenzione nell'escludere un contenzioso tributario non ancora instaurato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)