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Sez. 1 - , Sentenza n. 9087 del 12/04/2018 (Rv. 648889 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Termine ex art. 162, comma 1, l.fall. - Discrezionalità - Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648889-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

La concessione del termine di cui all'art. 162, comma 1, l.fall., può essere disposta anche in favore del debitore che, sciogliendo la riserva formulata con il ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall., alla scadenza del termine opti per il deposito non già della proposta di concordato preventivo, bensì della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, l.fall., in quanto detta ultima procedura riveste carattere concorsuale e si pone, nell'impianto normativo, in termini di interscambiabilità con il concordato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 bis CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 162 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)