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Sez. 1, Ordinanza n. 14196 del 22/05/2024 (Rv. 671463-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Domanda di concordato preventivo riunita all’istanza di fallimento - Termine per le integrazioni al piano ex art. 162, comma 1, l. fall. - Sospensione feriale dei termini - Esclusione - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671463-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, al termine concesso per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 162, comma 1, l.fall., avente natura perentoria, non si applica la sospensione feriale dei termini, essendo prevalenti le esigenze di celerità sottese alla discussione dell'istanza di fallimento.

Legge Falliment. art. 162 com. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)