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Sez. 6, Sentenza n. 22887 del 08/05/2012 Cc. (dep. 11/06/2012) Rv. 252878 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | ComplessitĂ  del procedimento - Emissione di ordinanza sospensione contestualmente a stralcio della posizione processuale - LegittimitĂ .
Stato
decisa il 2012-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252878-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304, comma secondo, cod. proc. pen. può essere emessa dal giudice che, riconoscendo la propria incompetenza, disponga contestualmente lo stralcio della posizione processuale dell'imputato, fermo restando il potere del giudice successivamente investito della procedura di verificare, su richiesta di parte o "ex officio", la ricorrenza dei presupposti per adottare l'ordinanza sospensiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)