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Sez. 6, Sentenza n. 2629 del 28/06/1995 Cc. (dep. 31/08/1995) Rv. 202443 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Sospensione determinata dallo elevato numero degli imputati e dalla complessità del procedimento - Separazione del processo per uno solo degli imputati - Allegazione dell'ordinanza di sospensione unitamente a quella che dispone la misura cautelare al fascicolo del dibattimento del processo stralciato - Necessità - Computo dei termini di durata massima della custodia cautelare - Efficacia della sospensione.
Stato
decisa il 1995-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202443-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

L'ordinanza di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare emessa ex art. 304 cod. proc. pen. determinata dalla particolare complessità del dibattimento e dall'elevato numero degli imputati entra a far parte integrante dell'ordinanza applicativa della misura e ne segue le sorti. Quando perciò la posizione di uno degli indagati venga stralciata, l'ordinanza di proroga, unitamente al provvedimento che ha disposto le misure cautelari, deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 432 cod. proc. pen., al giudice del dibattimento e continua ad esplicare i propri effetti ai fini del computo del termine di durata massima della custodia cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)