Sez. 2, Sentenza n. 3385 del 17/10/1969 (Rv. 343464 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CANCELLAZIONE DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI O INGIURIOSE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le istanze delle parti, per ottenere la cancellazione di espressioni offensive contenute nelle difese delle controparti, non hanno altra efficacia se non quella di sollecitare l'Esercizio di un potere meramente discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione. (V 1936-68, massima n 333940 289-66, massima n 320563 1941-65 1044-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)