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Sez. 2, Sentenza n. 473 del 18/02/1972 (Rv. 356424 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356424-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le istanze delle parti volte a ottenere la cancellazione di espressioni offensive od ingiuriose contenute nelle difese delle controparti, non hanno altra efficacia se non quella di sollecitare l'Esercizio di un potere meramente discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione. (Conf 3385'69, mass n 343464).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)