Sez. U, Ordinanza n. 10980 del 09/06/2004 (Rv. 573496 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ricorso - Requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa - Necessità - Contenuto.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa (art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.), cui è soggetto a pena d'inammissibilità anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, è soddisfatto quando l'atto esponga gli estremi della controversia necessari per la definizione della questione di giurisdizione, indicando le parti, l'oggetto ed il titolo della domanda, e inoltre specificando il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui si trovi, mentre non rileva l'omessa menzione di assunti difensivi e di momenti della vicenda processuale non influenti sulla questione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)