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Sez. U, Ordinanza n. 26644 del 18/12/2009 (Rv. 611150 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ricorso - Requisiti - Sommaria esposizione dei fatti di causa - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611150-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è richiesto anche con riguardo al regolamento preventivo di giurisdizione pur se in funzione della sola questione della giurisdizione, dovendosi escludere, per il principio di autosufficienza del ricorso, che i presupposti per l'individuazione della giurisdizione nella controversia possano essere attinti dalla documentazione prodotta ovvero dal fascicolo d'ufficio. (Principio affermato dalle S.U. con riguardo ad un ricorso nel quale - in relazione all'impugnazione innanzi al TAR di un concorso interno - il ricorrente aveva omesso di specificare la data ed i contenuti essenziali del bando, nonché di indicare i profili e livelli professionali con cui i ricorrenti avevano chiesto di partecipare alla procedura concorsuale e le clausole del contratto collettivo implicate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)