diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1262 del 07/02/1987 (Rv. 450775 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - DOMANDA AL TRIBUNALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI UN BENE DEL MINORE - RICHIESTA DEL TRIBUNALE DI PARERE AL GIUDICE TUTELARE - RIFIUTO DEL GIUDICE TUTELARE - DEDUZIONE DELLA PROPRIA COMPETENZA IN ORDINE ALLA AUTORIZZAZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450775-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - DOMANDA AL TRIBUNALE DI AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI UN BENE DEL MINORE - RICHIESTA DEL TRIBUNALE DI PARERE AL GIUDICE TUTELARE - RIFIUTO DEL GIUDICE TUTELARE - DEDUZIONE DELLA PROPRIA COMPETENZA IN ORDINE ALLA AUTORIZZAZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*

Qualora il tribunale, adito con istanza di autorizzazione alla vendita di un bene di minore, richieda il parere del giudice tutelare, e questi lo rifiuti, ritenendo inclusa nella propria sfera di Competenza il provvedimento autorizzativo, deve riconoscersi al tribunale medesimo, che si ritenga competente, la facoltà di richiedere il regolamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., stante l'applicabilità di tale norma, anche in materia di volontaria giurisdizione, con riguardo ai conflitti di Competenza sia negativi che positivi. (V 494/86, mass n 444087; (V 501/82, mass n 418199).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 747

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)