Sez. 1, Sentenza n. 4696 del 08/11/1989 (Rv. 464109 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO DI UFFICIO) - PROVVEDIMENTI RESI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTI NON CONTENZIOSI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO DI UFFICIO) - PROVVEDIMENTI RESI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTI NON CONTENZIOSI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA DI UFFICIO - AMMISSIBILITÀ.*
Il regolamento di Competenza d'ufficio, il quale costituisce un semplice incidente che sorge nel corso del procedimento e non un mezzo di impugnazione, è ammissibile anche in relazione a provvedimenti resi in camera di consiglio in procedimenti non contenziosi, dovendo, in assenza di espressa disciplina, applicarsi ad essi, in via analogica, l'art. 45 cod. proc. civ., in considerazione dell'esigenza fondamentale di evitare duplicazioni di pronunce, eventualmente contrastanti, sulla stessa situazione giuridica pervenuta all'esame di giudici diversi. (Conf 1789/87, mass n 451153; (Conf 1262/87, mass n 450775; (Conf 494/86, mass n 444087; (Conf 3019/77, mass n 386584).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 344, Cod. Civ. art. 380, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)