Sez. 3 - , Ordinanza n. 9384 del 05/04/2023 (Rv. 667250 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE | Impianto di scale mobili – Divieto di accesso con cani-guida – Condotta discriminatoria ex art. 2 l. n. 67 del 2006 – Sussistenza – Fondamento. RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - In genere.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - EGUAGLIANZA - IN GENERE
Il divieto di accesso alle scale mobili con cani-guida costituisce discriminazione indiretta, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 67 del 2006, del non vedente (o dell'ipovedente), perché determina una condizione di svantaggio di quest'ultimo - costituita dalla lesione del diritto alla fruizione del mezzo di trasporto pubblico - rispetto all'omologa situazione in cui si trovi la persona priva di disabilità.
Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)