Sez. 3 - , Sentenza n. 18762 del 23/09/2016 (Rv. 642103 - 02)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE | Barriere architettoniche - Inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico - Ricorso del disabile alla tutela antidiscriminatoria - Ammissibilità - Condizioni.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE
In materia di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, costituisce discriminazione, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 67 del 2006, la situazione di inaccessibilità ad un edificio privato aperto al pubblico determinata dall'esistenza di una barriera architettonica (tale qualificabile ai sensi della l. n. 13 del 1989 e dell'art. 2 del d.m. n. 236 del 1989) che ponga il disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone, consentendo il ricorso alla tutela antidiscriminatoria - di cui all'art. 3 della l. n. 67 del 2006, applicabile "ratione temporis" - anche nei confronti di privati, quando l'accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che, attribuendo la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi, detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento.
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1989 num. 13 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST., Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 3, Decr. Minist. Lavori pubblici 14/06/1989 num. 236 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)