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Sez. 3, Sentenza n. 5476 del 26/08/1983 (Rv. 430409 - 01)

LOCAZIONI - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE MONOCRATICO - ESTENSIONE - IPOTESI DIVERSE DAL RECESSO PER I MOTIVI DI CUI ALL'ART. 29 DELLA LEGGE MEDESIMA - NORME ORDINARIE SULLA COMPETENZA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430409-01

LOCAZIONI - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE MONOCRATICO - ESTENSIONE - IPOTESI DIVERSE DAL RECESSO PER I MOTIVI DI CUI ALL'ART. 29 DELLA LEGGE MEDESIMA - NORME ORDINARIE SULLA COMPETENZA - APPLICABILITÀ.*

Anche per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, nella disciplina transitoria della legge 27 luglio 1978 n. 392, le controversie sulla risoluzione del rapporto sono devolute alla Competenza per materia del giudice monocratico (conciliatore o pretore) nella sola ipotesi di recesso per i motivi di cui all'art. 29 della legge medesima, mentre, in ogni altro caso, ancorché la causa implichi la questione dell'applicabilità o meno delle previgenti norme sulla proroga legale, la Competenza va determinata secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice di rito. (V 6362/82, mass n 423991).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)