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Sez. L, Sentenza n. 14531 del 26/06/2014 (Rv. 631651 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Settore dell'editoria - Imprese radiotelevisive private - Crisi aziendale - Estensione temporanea dell'integrazione salariale - Indennità di mobilità - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631651-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Il beneficio della cassa integrazione guadagni, che si caratterizza in relazione alle diverse categorie di lavoratori, non è connesso indissolubilmente a quello della mobilità, che ha diversa natura, ma è legato a diversi presupposti e spetta solo in caso di espressa previsione di legge. Ne consegue che, ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private - ai quali è stato temporaneamente esteso, per effetto della speciale normativa di cui agli artt. 7 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236) e 2 del d.l. 14 giugno 1996, n. 318 (convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402), il trattamento di integrazione salariale straordinario previsto dall'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (che richiama l'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675) - non è automaticamente dovuta l'indennità di mobilità, prevista espressamente solo per i giornalisti dalla generale normativa di cui all'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7, Decreto Legge 14/06/1996 num. 318 art. 2, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 35, Legge 19/07/1993 num. 236 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1996 num. 402 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)