Sez. L, Sentenza n. 27394 del 06/12/2013 (Rv. 629932 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Indennità di mobilità - Contributo INPGI - Giornalisti RAI - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di contribuzione per la mobilità, l'ambito di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, già previsto dall'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e poi disciplinato dall'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, pur esteso, dall'art. 35 della legge 8 maggio 1981, n. 416, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale e, per effetto dell'art. 7 del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236, al settore delle imprese radiotelevisive private, non comprende la RAI che, sebbene operi in forma di società commerciale, costituisce impresa radiotelevisiva pubblica, dovendosi conseguentemente escludere il suo assoggettamento al versamento in favore dell'INPGI del contributo di cui all'art. 16, comma 3, della legge n. 223 cit.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 35 com. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 com. 1 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 com. 3 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)