Sez. L, Sentenza n. 870 del 12/02/1986 (Rv. 444398 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - RIMBORSO SPESE FORFETTIZZATO E INDENNITÀ GIORNALIERA AL LAVORATORE OPERANTE FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - RIMBORSO SPESE FORFETTIZZATO E INDENNITÀ GIORNALIERA AL LAVORATORE OPERANTE FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine di stabilire se un determinato emolumento, corrisposto dal datore di lavoro a titolo di rimborso spese forfettizzato e di indennità giornaliera al lavoratore che operi fuori dal comune di residenza rientri in tutto (perché elemento integrativo della retribuzione) o soltanto al 50% (perché indennità di trasferta) nella retribuzione imponibile ai fini contributivi (art. 12 della legge n. 153 del 1969) occorre che il giudice del merito verifichi se ricorra, o meno, una vera e propria ipotesi di trasferta, che si verifica - non già quando le particolari caratteristiche della attività del lavoratore comportino che quest'ultimo debba normalmente spostarsi da un posto all'altro - ma quando il lavoratore, assunto per espletare la sua prestazione lavorativa in un certo luogo, occasionalmente venga, per determinati periodi di tempo, inviato a lavorare in un altro luogo. (V 3292/85, mass n 440958; (V 6144/83, mass n 430940).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)