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Sez. 2, Sentenza n. 2595 del 04/07/1975 (Rv. 376541 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - PRESTAZIONE CONSISTENTE NELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO - MANCATA RINNOVAZIONE DELLA LICENZA EDILIZIA - CONSEGUENZE - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376541-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - PRESTAZIONE CONSISTENTE NELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO - MANCATA RINNOVAZIONE DELLA LICENZA EDILIZIA - CONSEGUENZE - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non costituisce impossibilita sopravvenuta della prestazione, consistente nella costruzione di un fabbricato, la mancata rinnovazione della licenza edilizia, sia perche la scadenza della licenza originaria deve imputarsi all'inattivita ultrannale del debitore, sia perche la mancata rinnovazione si riferisce unicamente alla presenza di ragioni ostative alla rinnovazione della licenza cosi come presentata e non di ogni altra licenza edilizia compatibile con gli impegni assunti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)