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Sez. 2, Sentenza n. 6464 del 13/12/1980 (Rv. 410223 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - EVENTO DIPENDENTE DAL COLPEVOLE COMPORTAMENTO DEL DEBITORE - RISOLUZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONE EDILIZIA.*
Stato
decisa il 1980-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410223-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - EVENTO DIPENDENTE DAL COLPEVOLE COMPORTAMENTO DEL DEBITORE - RISOLUZIONE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONE EDILIZIA.*

Non si verte in una ipotesi di eccessiva onerosita sopravvenuta, che legittima la risoluzione del contratto, allorche l'accadimento, assunto come straordinario ed imprevedibile, e da imputare al colpevole comportamento della parte che deve la prestazione. (nella specie, l'asserito aumento del prezzo di una costruzione di circa il duecentocinquanta per cento era dovuto alla sospensione e, quindi, all'annullamento della licenza edilizia per illegittimita del progetto predisposto dalla parte che invocava l'eccessiva onerosita). (V 2595/75, mass n 376541).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)