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Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 01/02/2008 Ud. (dep. 21/02/2008) Rv. 239234 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE | Rigetto della richiesta di convalida - Ricorso per cassazione del P.M. - Interesse a impugnare - Casi.
Stato
decisa il 2008-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239234-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE

L'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto è configurabile esclusivamente per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo. (Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero per difetto di interesse a impugnare, rilevando che il rigetto della richiesta di convalida non aveva dispiegato alcuna incidenza sulla libertà personale dell'arrestato e che il successivo esito assolutorio del giudizio consentiva in ogni caso di computare, ai sensi dell'art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., la restrizione della libertà patita in conseguenza dell'arresto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)