Sez. 5, Sentenza n. 12751 del 10/06/2011 (Rv. 618468 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni all'esportazione - Esenzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972 - Dichiarazione d'intenti da parte dell'esportatore ex art. 8, comma 2, del citato d.P.R. - Falsità - Obbligo successivo di assolvere l'IVA - Condizioni - Onere del cedente di provare l'adozione di tutte le misure ragionevoli per assicurarsi di non partecipare alla frode - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In tema di Iva, la non imponibilità delle cessioni di beni asseritamente destinati all'esportazione, subordinata dall'art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 alla dichiarazione scritta di responsabilità del cessionario in ordine alla destinazione del bene fuori del territorio della Comunità economica europea ed al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, viene meno qualora si accerti che i beni non sono stati effettivamente esportati e che tale dichiarazione è ideologicamente falsa, nel quale caso l'obbligo del cedente di assolvere successivamente l'IVA su tali beni può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)