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Sez. 5, Sentenza n. 21956 del 27/10/2010 (Rv. 615449 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni all'esportazione effettuate nei confronti degli esportatori abituali - Esenzione prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972 - Condizioni - Dichiarazione " d'intento" da parte dell'esportatore, prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c) del d.l. n. 746 del 1983 - Falsità - Responsabilità del cedente - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615449-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

In tema di IVA, la non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti degli esportatori abituali (c.d. esportazioni indirette), prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è subordinata, nella disciplina del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 17, all'emissione di apposita "dichiarazione d'intento" da parte dell'esportatore (art. 1, comma 1, lett. c) ed il soggetto cedente, una volta riscontratane la conformità alle disposizioni di legge, non è tenuto ad eseguire alcun altro controllo, rimanendo totalmente a carico di chi emette tale dichiarazione la responsabilità, anche penale, derivante da un'eventuale falsità. Ne consegue che, quando la dichiarazione stessa esista e non sia ideologicamente falsa o, comunque, il cedente non sia consapevole di tale falsità (cioè non abbia la consapevolezza che l'operazione non è destinata all'esportazione, ma ha una destinazione nazionale), per quest'ultimo l'operazione deve ritenersi non imponibile, a prescindere dalla prova dell'effettiva avvenuta esportazione della merce.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1984 num. 17, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1, Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)