Sez. 1, Ordinanza n. 21269 del 23/06/2026 (Rv. 679268-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/93 - Esistenza ed oggetto della cessione - Valutazione del giudice di merito e della Corte di Cassazione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, compete al giudice di merito stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere ed a tal fine, in assenza di limiti alla prova, possono essere valorizzati gli elementi istruttori ritenuti di volta in volta persuasivi, ed a ciò è tenuta anche la Corte di cassazione, nel caso in cui la questione si ponga con riferimento alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.
Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)