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Sez. 1, Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025 (Rv. 676403-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Contratti bancari - Cessione dei crediti in blocco ex art. 58, d. lgs n. 385 del 1993 - Limiti di prova del negozio - Insussistenza - Libero apprezzamento degli elementi di prova da parte del giudice di merito - Sussistenza - Conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione - Identificazione.
Stato
decisa il 2025-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676403-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.

TUB [ rnc : art = 0058 00, com = 0002, gen = LS, sp = TUB], Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)