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Sez. 3, Sentenza n. 6091 del 26/03/2015 (Rv. 634775 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Vendita forzata - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il decreto di trasferimento - Litisconsorzio del coniuge dell'aggiudicatario in comunione legale, estraneo all'aggiudicazione ma acquirente "ope legis" - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634775-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In materia di esecuzione forzata, qualora uno dei coniugi in comunione legale abbia acquistato da solo un immobile, il coniuge rimasto estraneo all'aggiudicazione, sebbene litisconsorte necessario in tutte le controversie aventi ad oggetto diretto e immediato il diritto dominicale, non riveste tale qualità nell'opposizione agli atti esecutivi con cui si denuncia l'illegittimità del decreto di trasferimento, poiché l'acquisto della comproprietà del bene "ope legis" non attribuisce a tale soggetto la veste di parte del negozio acquisitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)