diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2082 del 29/01/2013 (Rv. 625043 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Controversie aventi ad oggetto la validità o efficacia dell'atto di acquisto di un bene compiuto da un coniuge in regime di comunione dei beni - Litisconsorzio necessario del coniuge rimasto estraneo alla stipulazione - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625043-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell'atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l'inefficacia relativa dell'atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)