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Sez. 2, Sentenza n. 670 del 09/03/1972 (Rv. 356753 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - PRODUTTORE O PROCACCIATORE D'AFFARI - PROPAGANDISTA DI COMMERCIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - MANCANZA DEL RIMBORSO DELLE SPESE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356753-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - PRODUTTORE O PROCACCIATORE D'AFFARI - PROPAGANDISTA DI COMMERCIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - MANCANZA DEL RIMBORSO DELLE SPESE - IRRILEVANZA.*

Anche nell'ipotesi di 'un produttore o procacciatore di affarì ovvero nell'ipotesi di un 'propagandista di commerciò, per stabilire se ricorre il requisito della subordinazione, va tenuto conto che l'assoggettamento del lavoratore alle Disposizioni e alle istruzioni tecniche impartite dal datore di lavoro ed al potere direttivo e disciplinare di quest'ultimo puo subire particolari adattamenti secondo la speciale natura del rapporto di lavoro e della prestazione lavorativa o delle mansioni esercitate. Nelle dette ipotesi correttamente il giudice di merito trae elementi per accertare il requisito della subordinazione dalle modalita di esplicazione dell'attivita lavorativa del 'produttorè o del 'propagandistà in rapporto alle Disposizioni o istruzioni da lui ricevute circa la clientela da visitare e l'itinerario da seguire a tale scopo e circa l'impiego del tempo di lavoro e dalla sottoposizione delle attivita lavorative alla direzione e al controllo della altra parte. Il rapporto di lavoro subordinato non e escluso, poi, dalla sola Mancanza del diritto del 'produttore di affarì o 'propagandista di commerciò al rimborso delle spese occorrenti per l'espletamento della sua attivita lavorativa, che possono essere, anche indirettamente, compensate con la pattuizione di una maggiore retribuzione o con altro vantaggio economico - giuridico; cio che e invece essenziale per l'esistenza di quel rapporto e la estraneita del lavoratore al rischio dell'impresa. (nella specie i giudici di appello hanno ritenuto che non ricorre un rapporto di lavoro subordinato nel caso che un soggetto, impegnatosi in base a contratto scritto a 'promuovere ordinì quale procacciatore di affari senza vincoli di dipendenza e con diritto al versamento dei contributi previdenziali ENASARCO, abbia in effetti prestato la propria attivita senza effettivo vincolo di subordinazione, ne inserzione nell'organizzazione aziendale; con piena autonomia quanto al tempo, alla quantita del lavoro, all'ordine da seguire nella ricerca e nella trattazione delle vendite; con possibilita di acquistare merce anche da terzi e di produrla a proprio rischio, per rivenderla; con commisurazione del compenso all'attivita svolta(provvigioni). La Corte, ha ritenuto corretta questa impostazione ed esauriente l'indagine enunciando il principio che precede). (V 455'70, mass n 345456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)