Sez. 3, Sentenza n. 752 del 28/04/1965 (Rv. 311436 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - AZIENDA DI VIAGGI TURISTICI - TRASPORTO DI GITANTI - AMMISSIBILITA.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - AZIENDA DI VIAGGI TURISTICI - TRASPORTO DI GITANTI - AMMISSIBILITA.*
A differenza delle aziende di cura e di soggiorno, che sono soggetti di diritto pubblico, gli uffici o aziende di viaggi o trasporti turistici, disciplinati dal RDL 23'11'1936 n 2522 e successive modificazioni, benche sottoposti a speciali autorizzazioni e controlli amministrativi, costituiscono imprese private aventi finalita economiche che possono consistere nella prestazione di un servizio di intermediazione economica tra le imprese di trasporto e la massa di coloro che fanno domanda dei relativi servizi, e possono anche estendersi alla organizzazione ed esecuzione in nome e per conto proprio, mediante mezzi presi a noleggio, di gite turistiche e simili, con la conseguenza che, in tali ultimi casi, gli uffici o agenzie, di cui trattasi, possono assumere la veste di vettore.*
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1936 num. 2522 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)